Attenzione: per consultare la pagina "", verrai reindirizzato sul Portale del Comune di Carrara dedicato alla Trasparenza.
Attendi qualche secondo per accedere automaticamente, o entra subito nel Portale della Trasparenza.
DESCRIZIONE
Dal matrimonio discendono conseguenze importanti riguardo al regime patrimoniale.
È possibile scegliere tra la Comunione legale dei beni e la Separazione legale dei beni.
Con il matrimonio si instaura automaticamente il regime patrimoniale della comunione legale dei beni. Sono esclusi dalla comunione i beni acquistati precedentemente al matrimonio ed i beni personali elencati dall’art.179 del Codice Civile.
I coniugi possono però scegliere il regime della separazione dei beni al momento della celebrazione del matrimonio, rendendo apposita dichiarazione al celebrante (Ufficiale di Stato Civile, Parroco od altro Ministro di Culto)
Se all'atto del matrimonio gli sposi non hanno scelto la separazione dei beni, possono farlo anche successivamente con atto notarile. La variazione sarà comunicata dal Notaio all'Ufficiale dello Stato Civile, il quale provvederà alla dovuta annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
Con la separazione ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio e ne mantiene il godimento e l’amministrazione esclusiva.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Codice Civile
Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 3 novembre 2000.