Covid-19: negozi chiusi il 25 aprile e 1 maggio. Lo stabilisce un'Ordinanza della Regione Toscana
L’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 37 del 16 Aprile 2020 (con validità fino al 3 maggio 2020 e comunque fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articoli 1, comma 2 del d.l.19/2020) stabilisce la chiusura nei giorni di sabato 25 aprile 2020 (Festa della Liberazione) e di venerdì 1°maggio 2020 (Festa dei Lavoratori) di tutti gli esercizi commerciali (di cui all’articolo 13, comma 1, lett. d), e), f) e g) della legge regionale Toscana 62/2018) nonché delle rivendite di generi di monopolio. E’ confermata l’apertura di rivendite di giornali, farmacie e parafarmacie. Nel rispetto della vigente legislazione emergenziale, è possibile effettuare la sola consegna a domicilio, esclusivamente mediante la prenotazione on-line o telefonica e non presso l’esercizio commerciale, dei generi alimentari e di beni di prima necessità.
La Regione Toscana ha ulteriormente definito l’elenco delle attività che potranno restare aperte il 25 aprile e il 1 maggio. Questa possibilità sarà riservata agli esercizi di somministrazione di alimenti quali rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio e simili. Ovviamente questi esercizi si dovranno limitare al servizio di asporto su appuntamento o consegna a domicilio.
Per informazioni potete scrivere a commercio@comune.carrara.ms.it.
La stessa Ordinanza prevede, inoltre, che le attività relative alla consegna dei mezzi navali già allestiti da parte dei cantieri navali e il loro spostamento dal cantiere all’ormeggio possano essere svolte previa comunicazione al Prefetto. Resta ferma la possibilità di svolgere attività di manutenzione, vigilanza e pulizia (ai sensi dell’articolo 2, comma 12 del DPCM 10 aprile 2020). Nel provvedimento è stabilita, infine, la chiusura al pubblico degli stabilimenti balneari e delle relative aree in concessione o di pertinenza, i campeggi, i villaggi turistici, i parchi di vacanza, le aree di sosta (come definiti dagli articoli 24, 25, 28 e 29 della legge regionale Toscana n.86/2016); l'accesso è consentito solo al personale impegnato in attività di manutenzione, vigilanza e pulizia, ivi comprese le attività di allestimento e manutenzione delle strutture amovibili, previa comunicazione al Prefetto nonché segnalazione dell’area per impedire l’accesso a estranei.
Maggiori informazioni:https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus