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Matrimonio di cittadini stranieri residenti in Italia

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Matrimonio di cittadini stranieri residenti in Italia

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DOVE RIVOLGERSI

Settore: Affari Generali e Personale - U.O.: Stato civile

Carrara, Piazza 2 Giugno 1

Addetti al front office:

Dott. Ferrari Giovanni           0585 641232      giovanni.ferrari@comune.carrara.ms.it

Ricci Alessia                          0585 641273       alessia.ricci@comune.carrara.ms.it

Narra Carla                             0585 641280       carla.narra@comune.carrara.ms.it

Responsabile U.O. Stato Civile:

Dott.ssa Paradisi Federica     0585 641231      federica.paradisi@comune.carrara.ms.it

fax ufficio:                                  0585 641386

pec ufficio:                                 comune.carrara@postecert.it

 

Orario di apertura 

solo su appuntamento da prenotare ai numeri 0585 641231 - 0585 641232 - 0585 641280 - 0585 641273.

 

DESCRIZIONE

Il matrimonio è l’atto con il quale due persone di sesso opposto manifestano la volontà di realizzare una comunione spirituale e materiale di vita con l’osservanza dei doveri e l’esercizio dei diritti previsti per i coniugi dal codice civile. Con il termine matrimonio si intende sia l’atto che costituisce il vincolo sia il rapporto che lega tra loro i coniugi.

Il matrimonio religioso è l’unione tra coniugi dinanzi al ministro di un culto cattolico (il sacerdote). Laddove il matrimonio venga, invece, celebrato dinanzi ad un ministro di un culto acattolico (e cioè non cattolico, come ad es. il culto ebraico, valdese, metodista), si parla di matrimonio acattolico. E’ un tipo di matrimonio che ha effetti religiosi e non civili. Il matrimonio religioso, al quale la legge dello Stato, in forza del Concordato lateranense stipulato tra lo Stato italiano e la Santa Sede nel 1929, riconosce effetti civili qualora siano osservate determinate condizioni e’ chiamato matrimonio concordatario. Celebrato il matrimonio concordatario, il parroco o ministro di culto, trasmette una copia dell’atto, nel termine di 5 giorni dalla celebrazione, all’ Ufficiale di stato civile del comune in cui e’ avvenuto il matrimonio per gli adempimenti di competenza.

Il matrimonio civile è il matrimonio volto a produrre effetti unicamente per il diritto dello Stato ed è disciplinato dalla legge statale quanto alle condizioni richieste agli sposi per contrarlo, alle formalità preliminari che devono essere svolte, alla celebrazione, alle cause e ai termini di impugnazione. Il matrimonio civile si prenota in sede di pubblicazioni, compatibilmente con le esigenze degli sposi e la disponibilità dell’ufficio. Il rito viene celebrato dall’Ufficiale di Stato Civile, Sindaco o suo delegato. Gli sposi devono presentarsi con due testimoni maggiorenni, anche parenti degli sposi, muniti di valido documento d’identità.

 ADEMPIMENTI

Per gli stranieri residenti, che intendono sposarsi in Italia, sono necessarie le pubblicazioni di matrimonio.
Se il cittadino straniero non conosce perfettamente la lingua italiana, deve farsi assistere da un traduttore - interprete, sia alla richiesta di pubblicazioni che durante la celebrazione, munito di un idoneo documento di riconoscimento previo giuramento dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

I cittadini stranieri non residenti possono contrarre matrimonio in Italia presentando all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di  celebrazione del matrimonio la seguente documentazione:

- Documenti di identità in corso di validità.

- Nulla osta rilasciato dall’Autorità Consolare in Italia. (art. 116 C.C.) o  documenti equivalenti rilasciati in base a specifici accordi o convenzioni internazionali.

Essendo le condizioni per contrarre matrimonio regolate dalla legge nazionale del Paese di appartenenza, il documento fondamentale per la celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia è il nulla osta, rilasciato ai sensi dell’art.116 del Codice Civile Italiano, dalla competente Autorità del Paese d’origine o documenti equivalenti rilasciati in base a specifici accordi o convenzioni internazionali. Il nulla osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve chiaramente indicare i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità e maternità, cittadinanza, residenza e stato libero; deve inoltre riportare la dichiarazione che lo straniero può contrarre matrimonio.

Il nulla osta al matrimonio può essere rilasciato:

  • dall'Ambasciata o Consolato dello Stato estero di appartenenza in Italia (la firma deve essere legalizzata in Prefettura per gli Stati che non hanno aderito alle Convenzioni che ne prevedono l'esenzione)
  • dall'Autorità competente dello Stato di appartenenza, nel caso che la normativa dello Stato estero lo permetta (i documenti rilasciati all'estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall'Autorità italiana nello stesso Stato estero).

- Per i cittadini di Austria, Germania, Rep. Moldova e Svizzera, è necessario il Certificato di capacita’ matrimoniale, rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile del proprio Paese.

- Per i cittadini del Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna e Turchia è necessario il Certificato di capacita’ matrimoniale (informarsi, presso il rispettivo Consolato, sull'autorità competente al rilascio).

 A puro titolo esemplificativo si ricorda che  il Nulla osta deve contenere i seguenti dati:

  • L'indicazione che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza;
  • Cognome e nome;
  • Luogo e data di nascita;
  • Generalità del padre e della madre o in alternativa atto di nascita;
  • Generalità della madre;
  • Cittadinanza;
  • Residenza in Italia;
  • Stato civile (celibe, vedovo o divorziato): per la donna divorziata occorre la data di scioglimento del matrimonio, per la donna vedova occorre la data di morte del precedente marito. Per entrambe, se di stato libero (divorziata o vedova) da meno di 300 giorni, occorre l’Autorizzazione del Tribunale.

Data la particolarità del procedimento si consiglia sempre di contattare l’Ufficio di Stato Civile in tempo utile.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Codice Civile art. 116
Convenzione dell’Aja 05 Ottobre 1961
Convenzione di Monaco 05 Settembre 1980
Regolamento dello Stato civile D.P.R 396/2000

Ultima modifica

mercoledì 10 maggio 2023

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