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Matrimonio di cittadini stranieri non residenti in Italia

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Matrimonio di cittadini stranieri non residenti in Italia

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DOVE RIVOLGERSI

Settore: Affari Generali e Personale - U.O.: Stato civile

Carrara, Piazza 2 Giugno 1

Addetti al front office:

Dott. Ferrari Giovanni  0585641232  giovanni.ferrari@comune.carrara.ms.it

Ricci Alessia   0585 641273  alessia.ricci@comune.carrara.ms.it

Narra Carla 0585 641280 carla.narra@comune.carrara.ms.it

Responsabile U.O. Stato Civile:

Dott. ssa Paradisi Federica  0585 641231 federica.paradisi@comune.carrara.ms.it

fax ufficio: 0585 641386

pec ufficio: comune.carrara@postecert.it

 

Orario di apertura pubblico

solo su appuntamento da prenotare ai numeri 0585 641231 - 0585 641232 - 0585 641280 - 0585 641273.

 

DESCRIZIONE

I cittadini stranieri non residenti possono contrarre matrimonio in Italia presentando all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di  celebrazione del matrimonio la seguente documentazione:

-  Nulla osta rilasciato dall’Autorità Consolare in Italia. (art. 116 C.C.) o  documenti equivalenti rilasciati in base a specifici accordi o convenzioni internazionali.

Essendo le condizioni per contrarre matrimonio regolate dalla legge nazionale del Paese di appartenenza, il documento fondamentale per la celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia è il nulla osta, rilasciato ai sensi dell’art.116 del Codice Civile Italiano, dalla competente Autorità del Paese d’origine o documenti equivalenti rilasciati in base a specifici accordi o convenzioni internazionali. Il nulla osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve chiaramente indicare i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità e maternità, cittadinanza, residenza e stato libero; deve inoltre riportare la dichiarazione che lo straniero può contrarre matrimonio.

Il nulla osta al matrimonio può essere rilasciato:

  • dall'Ambasciata o Consolato dello Stato estero di appartenenza in Italia (la firma deve essere legalizzata in Prefettura per gli Stati che non hanno aderito alle Convenzioni che ne prevedono l'esenzione)
  • dall'Autorità competente dello Stato di appartenenza, nel caso che la normativa dello Stato estero lo permetta (i documenti rilasciati all'estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall'Autorità italiana nello stesso Stato estero).

- Per i cittadini di Austria, Germania, Rep. Moldova e Svizzera, è necessario il Certificato di capacita’ matrimoniale, rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile del proprio Paese.

- Per i cittadini del Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna e Turchia è necessario il Certificato di capacita’ matrimoniale (informarsi, presso il rispettivo Consolato, sull'autorità competente al rilascio)

- Per i cittadini della Norvegia è necessario produrre nulla osta rilasciato dal Comune di residenza in Norvegia, legalizzato con apostille (Convenzione dell’ Aja 05 ottobre 1961) se tradotto in Norvegia, anche la firma del traduttore deve essere legalizzata con apostille.

- Per i cittadini della Polonia è necessario il nulla osta rilasciato dal Comune di residenza in Polonia esente da legalizzazione. Se tradotto in Polonia la firma del traduttore deve essere legalizzata con apostille (Convenzione dell’ Aja 05 ottobre 1961).

- Per i cittadini della Svezia il nulla-osta è rilasciato dal comune di residenza in Svezia, legalizzato con apostille (Convenzione dell’ Aja 05 ottobre 1961) e se tradotto in Svezia anche la firma del traduttore deve essere legalizzata  con apostille.

Si ricorda di porre particolare attenzione al fatto che i documenti rilasciati all'estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall'Autorità italiana nello stesso Stato (Consolato o Ambasciata) oppure per gli stati aderenti alla  Convenzione dell’ Aja 05 ottobre 1961 la legalizzazione è sostituita con l’ apostille. Questa possibilità non esiste in via generale, ma è prevista solo per i cittadini provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri.

Nel documento deve risultare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza e devono essere chiaramente indicati: nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, stato civile e generalità dei genitori (se non sono indicate necessita atto di nascita legalizzato e tradotto o estratto di nascita su modello plurilingue) Per la donna divorziata, vedova o matrimonio nullo occorre che sia specificata anche la data di scioglimento del matrimonio.


PROCEDIMENTOE' prevista dichiarazione resa dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile ove si intende contrarre matrimonio dalla quale risulti l’inesistenza di impedimenti di cui agli artt. 85, 86, 87, 88 e 89 del Codice Civile italiano. Non vengono effettuate le pubblicazioni a norma dell’art. 116 del C.C. Se gli sposi non conoscono la lingua italiana dovranno essere assistiti da un interprete previo giuramento davanti all’Ufficiale dello Stato Civile


RIFERIMENTI NORMATIVI

Codice Civile art. 116
Convenzione dell’Aja 05 Ottobre 1961
Convenzione di Monaco 05 Settembre 1980
Regolamento dello Stato civile D.P.R 396/2000

 

 

 

Ultima modifica

mercoledì 10 maggio 2023

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